Il nuovo Atto di indirizzo sulla pubblicita' informativa
delle attivita' professionali degli iscritti alla Sezione A e B
dell'Albo
Il quadro normativo di riferimento
Approvato nella seduta di Consiglio del 13 giugno 2007
l'"Atto di Indirizzo sulla Pubblicita' Informativa delle
Attivita' Professionali degli iscritti alla Sezione A e B
dell'Albo" disciplina le attivita' di pubblicita' informativa
delle attivita' degli psicologi e dei dottori in tecniche
psicologiche in considerazione delle innovazioni in materia di
pubblicita' professionale apportate dalla legge n. 248/2006.
Destinatari dell'Atto di Indirizzo
Tutti gli iscritti all'Ordine degli psicologi del Lazio, sez. A e
sez. B dell'Albo. Le disposizioni dell'Atto di Indirizzo si
estendono inoltre a societa' di persone, alle associazioni tra
professionisti e a tutte le altre modalita' di esercizio della
professione consentite dalla Legge.
I principi fondamentali
La pubblicita' informativa deve essere realizzata, sotto la responsabilita'
del professionista, secondo criteri di correttezza,
trasparenza e veridicita' del messaggio pubblicitario. La mancanza
di trasparenza e veridicita' dei messaggi pubblicizzati
costituisce violazione deontologica.
Costituiscono, altresi', violazione deontologica la diffusione di
pubblicita' ingannevole nonche' la pubblicita' comparativa che
contrasti con i criteri di rispetto reciproco, lealta' e
colleganza e comunque con gli altri principi di cui al capo III
del Codice Deontologico.
Contenuto dei messaggi pubblicitari
Puo' essere svolta pubblicita' informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio
offerto, nonche' il prezzo ed i costi complessivi delle
prestazioni.
Al fine di specificare le caratteristiche del servizio offerto,
per una maggiore trasparenza nei confronti del cliente,
- l'iscritto alla sezione A dell'Albo, puo' inoltre
pubblicizzare il contesto professionale e l'area di intervento
- lo psicologo-psicoterapeuta, puo' inoltre pubblicizzare
il modello teorico di riferimento relativo alla formazione
conseguita e l'indirizzo
- l'iscritto alla sezione B dell'Albo, puo' inoltre
pubblicizzare i settori specifici nei quali esercita la
professione, le attivita' professionali di cui all'articolo 3,
comma 1-quiquies della L. 170/2003
I mezzi per la diffusione dei messaggi pubblicitari
E' consentita pubblicita' mediante targhe apposte sull'edificio
nel quale il professionista svolge attivita', inserzioni sugli
elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria ed
attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione.
L'informazione pubblicitaria e' inoltre consentita su carta
intestata, su biglietti da visita e con ogni altro mezzo, purche'
venga realizzata secondo criteri di correttezza, trasparenza e
veridicita' del messaggio e in un'ottica di servizio alla
collettivita', prestando particolare attenzione alla sua influenza
sull'utenza. In particolare, le inserzioni sulle pagine Web di
Internet devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni
del "Codice di condotta relativo all'utilizzo di tecnologie
per la comunicazione a distanza nell'attivita' professionale degli
psicologi".
Cosa cambia rispetto al passato
Le nuove norme comportano un cambiamento nel rapporto tra l'Ordine
e i suoi iscritti. Una piccola rivoluzione copernicana che
nell'ambito della pubblicita' della professione da una parte
conferisce all'Ordine le funzioni di affiancamento e tutoraggio
sostituendosi alla tradizionale funzione di vigilanza, e
dall'altra impone agli iscritti una maggiore responsabilizzazione
rispetto alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
I risvolti operativi di tale cambiamento si possono cosi'
sintetizzare:
- Gli iscritti non hanno piu' l'obbligo di richiesta del Nulla
osta alla pubblicita' come avveniva in precedenza.
- Qualora sussistano dubbi circa la liceita' della pubblicita', il
professionista puo' rivolgersi all'Ordine per chiedere una
preventiva valutazione.
- L'Ordine su impulso di parte o d'ufficio, verifica la liceita'
delle pubblicita' diffuse o che comunque risultino ingannevoli,
non trasparenti, non veritiere o difformi rispetto ai criteri
dettati dall'Atto di indirizzo.
Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la
comununicazione a distanza nell'attivita' professionale degli
psicologi
Prescritto dal D.Lgs. n° 70 del 9/04/2003 che detta le regole per
l' 'Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno il
Codice di Condotta relativo all'utilizzo di tecnologie per la
comunicazione a distanza nell'attivita' Professionale degli
Psicologi elaborato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio e' in
vigore dal 1 luglio 2004. Nella seduta del Consiglio del 2 marzo
2007 sono state apportate alcune modifiche agli artt. 5 e 6 del
Codice relative alle procedure di comunicazione tra gli iscritti e
l'Ordine.
Le nuove procedure di comunicazione all'Ordine
- Non e' piu' necessario chiedere preventivamente un parere di
conformita' all'Ordine per apparire e/o operare in un sito
internet che eroga servizi
- Lo psicologo singolo o associato, che offre prestazioni via
Internet, comunica all'Ordine degli Psicologi del Lazio
l'indirizzo web del sito presso il quale svolge le proprie
attivita' scientifiche e professionali, dichiarando sotto la
propria responsabilita' di essersi conformato al Codice di
Condotta.
- La comunicazione dovra' essere resa dall'iscritto all'Albo degli
Psicologi del Lazio su apposito modulo a tal fine predisposto e
reperibile sul sito www.ordinepsicologilazio.it
- L'Ordine terra' un registro aggiornato dei siti in cui gli
iscritti offrono prestazioni psicologiche.
- Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali nei contenuti
del sito, lo psicologo e' tenuto a darne comunicazione all'Ordine.
- Nel sito lo psicologo potra' rendere visibile, per esteso, la
comunicazione informativa, inviata all'Ordine, relativa alla
conformita' del sito internet al Codice di Condotta.
- L'Ordine potra' disporre controlli per verificare il rispetto
del Codice di Condotta.
Per le richieste di parere di conformita' gia' inoltrate
all'Ordine
Tutte le richieste di parere di conformita' finora avanzate dagli
iscritti sono considerate decadute.
Gli iscritti che hanno inoltrato dette richieste saranno tenuti a
presentare, in sostituzione della precedente richiesta di parere,
la comunicazione attestante la conformita' del sito in cui operano
al Codice di condotta, utilizzando il modulo apposito.
Il testo completo dell'Atto di indirizzo per la pubblicita', il
Codice di condotta ed il relativo il modulo sono disponibili sul
sito web. www.ordinepsicologilazio.it