Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nell’adunanza del 27-28 giugno 1997
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico
sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro
conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti
nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto
esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto
dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56,
secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere
accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle
per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per
migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e
gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed
efficace.
Lo psicologo è consapevole della
responsabilità sociale derivante dal fatto che,
nell’esercizio professionale, può intervenire
significativamente nella vita degli altri; pertanto deve
prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali,
organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso
non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza
dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri
atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo
psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità,
estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di
appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad
iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra
l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera,
quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i
termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed
il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia
non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un
livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi
nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui
opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha
acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale
autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti
scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni
di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale
ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di
tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria
autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è
perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.
Nella collaborazione con professionisti di
altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel
rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali,
nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati
delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo
valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su
cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le
ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei
risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni
e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio
abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3
della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio
dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo
professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e
non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo
psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in
essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso
informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico
e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale
istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali
soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di
ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della
ricerca non consenta di informare preventivamente e
correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa,
lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della
prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e
di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per
quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non
sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo
deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la
tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di
comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il
diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità
ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad
oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna
a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al
segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale,
né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere
testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione
del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo
di mantenere il segreto professionale, anche in caso di
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e
dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di
obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario
il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la
necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria
doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per
la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o
attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase
iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando
necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di
ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri
soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo
può condividere soltanto le informazioni strettamente
necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni
scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di
professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della
prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve
essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di
appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e
sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata
per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del
rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme
specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in
caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia
affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla
costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si
adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti
interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo
psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile
rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del
paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera
professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a
rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza,
qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie
a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di
didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti,
allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici,
anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza
e della professione, è tenuto a non insegnare l’uso di
strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione
di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche
qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli
studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed
agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive
per le persone di cui si occupa professionalmente, e non
utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali
per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale
del rapporto quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può
essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto al
rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e massime.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del
rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o
committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché
circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha
diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha
carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove
possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli
strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da
terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato
ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi
pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei
propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è
tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla
tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene
dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali,
interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano
inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere
ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti
dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria,
qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la
credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente
propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando
constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e
non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le
informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti
interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il
ruolo professionale e vita privata che possano interferire con
l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica
effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o
intrattiene relazioni significative di natura personale, in
particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale.
Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare
le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi
attività che, in ragione del rapporto professionale, possa
produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di
carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del
compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in
supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio
intervento alla condizione che il paziente si serva di
determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per
fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione
allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non
costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone
minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al
consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale
o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso
di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è
tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi
della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali
prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente
competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire
una prestazione professionale su richiesta di un committente
diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono
ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e
della colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i
Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che
sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione
gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto
delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo
sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i
progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità
professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per
scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie
ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli
altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare
pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro
formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi
del loro decoro e della loro reputazione professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali
giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che
possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della
professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato
professionale esclusivamente nei limiti delle proprie
competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o
del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero
l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività
professionale e nelle circostanze in cui rappresenta
pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è
tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro
e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed
accurato la propria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli
utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla
vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al
procacciamento della clientela. In ogni caso, la pubblicità e
l’informazione concernenti l’attività professionale devono
essere ispirate a criteri di decoro professionale, di serietà
scientifica e di tutela dell’immagine della professione.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la Commissione
Deontologia dell’Ordine degli psicologi l’Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico, regolamentato con
apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il
compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica
dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro
materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione
al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della
revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si
atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989,
n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in
vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei
risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art.
28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Il Prisma-Sito
di psicologia